L’ontologia della terzietà. Verso il Referendum Costituzionale tra tecnica giuridica e filosofia del diritto

Un’analisi critica sul mutamento del paradigma giurisdizionale tra reminiscenze classiche e istanze empiriste


Introduzione. La crisi della nomos e la necessità della Scelta

L’incontro svoltosi ad Agrigento, crocevia storico di civiltà e pensiero giuridico, non rappresenta soltanto un momento di divulgazione civica in vista del referendum costituzionale sulla magistratura, ma si configura come una vera e propria disputa filosofica sulla natura del Potere e della Giustizia. Il tutto grazie all’impegno ed alla caparbietà di un donna eccezionale come la dott.ssa Carola De Paoli. Dibattito, moderato dall’Avv. Nino Gaziano e animato dal Dott. Michele Dubini (Magistrato GIP) e dall’Avv. Ignazio Valenza (Presidente della Camera Penale), mette a nudo una frattura profonda nell’interpretazione della Carta Costituzionale.

Il referendum, inquadrato tecnicamente fin dai primi minuti [00:03:19], non è un semplice adempimento burocratico. Poiché la riforma non ha ottenuto la maggioranza qualificata dei due terzi in Parlamento (ex art. 138 Cost.), la parola torna al “corpo elettorale”, inteso aristotelicamente come l’assemblea dei cittadini liberi che devono decidere sulla forma della propria convivenza civile. In questo contesto, la “partecipazione consapevole” invocata dall’ANDE [00:07:14] non è solo un dovere civico, ma l’unico strumento per evitare che la Nomos (la legge) diventi mero arbitrio o strumento di una sola fazione.


I. Epistemologia del processo. La Natura del PM tra Platone e Hume

Uno dei nodi gordiani della riforma è la separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti [00:24:26]. Qui lo scontro si sposta sul piano della conoscenza (epistemologia).

La Tesi del Magistrato: L’Universalismo della Giurisdizione Il Dott. Dubini difende con vigore l’unicità della carriera, fondandola su una “cultura della giurisdizione” che deve essere patrimonio comune di chi accusa e di chi giudica [00:29:11]. In questa visione, il Pubblico Ministero non è una “parte” nel senso agonistico del termine (come avviene nei sistemi di Common Law), ma un cercatore di verità. Il PM ha l’obbligo di svolgere indagini anche a favore dell’indagato e di chiedere l’archiviazione se gli elementi sono insufficienti [00:27:46]. Filosoficamente, questa è una visione Platonica: esiste un’idea universale di Giustizia che il magistrato, attraverso la sua formazione e il suo habitus, deve perseguire. Separare le carriere significherebbe “schiacciare il PM su istanze puramente repressive” [00:32:43], trasformandolo nell’avvocato dello Stato o della Polizia, e privandolo della sua sensibilità giurisdizionale.

La Tesi dell’Avvocatura: L’Empirismo della Terzietà Di contro, l’Avv. Valenza e l’Avv. Gaziano adottano un approccio Empirista, che riecheggia le riflessioni di John Locke e David Hume. Per gli empiristi, la conoscenza non deriva da idee innate (la “cultura della giurisdizione”), ma dall’esperienza sensibile e dalle evidenze strutturali. Nel processo penale, la “terzietà” del giudice non può essere solo un’intenzione interiore, ma deve essere un dato oggettivo e percepibile [01:05:03]. Se il Giudice e il PM appartengono allo stesso ordine, condividono lo stesso CSM e possono scambiarsi i ruoli (seppur con i limiti della riforma Cartabia), il cittadino percepisce una “vicinanza” che inquina l’imparzialità. Riprendendo la lezione di Rosario Livatino [01:13:57], l’indipendenza non deve solo essere, ma deve anche apparire. Senza la separazione delle carriere, l’art. 111 della Costituzione sul “giusto processo” rimane una dichiarazione d’intenti priva di una base materiale che ne garantisca l’attuazione.


II. Il Sorteggio. Reminiscenze di Atene e la “Stasis” delle correnti

Il secondo pilastro della riforma riguarda il metodo di elezione del CSM, con l’introduzione del sorteggio [00:56:28]. Questo è forse il punto di più alta tensione tra pragmatismo politico e ideale democratico.

Il Sorteggio come Antidoto alle Fazioni L’Avv. Valenza individua nelle “correnti” della magistratura un cancro che ha colonizzato l’organo di autogoverno, trasformandolo in un centro di lottizzazione di incarichi e procure (citando il caso Palamara) [00:49:48]. Il sorteggio viene proposto come strumento di rottura del “vincolo di mandato” tra il magistrato eletto e la corrente che lo ha sostenuto [00:56:48]. Qui il richiamo al mondo greco è immediato. Nell’Atene del V secolo a.C., il sorteggio (kleroterion) era considerato lo strumento democratico per eccellenza, superiore all’elezione, poiché impediva alle oligarchie e alle fazioni di monopolizzare il potere. Il sorteggio riconosce che ogni magistrato, in quanto vincitore di concorso, è tecnicamente idoneo a governare l’ordine, rendendo inutile e dannosa la competizione elettorale interna. Valenza cita non a caso Orazio Condorelli, padre costituente che già nel 1947 ammoniva sui pericoli dell'”elettoralismo” tra i giudici [01:23:54].

La Critica alla “Delega in Bianco” Il Dott. Dubini solleva però un’obiezione di natura procedurale e politica: la riforma costituzionale rimanda la definizione dei dettagli del sorteggio a una “legge ordinaria” [01:13:58]. Questo crea quella che egli definisce una “delega in bianco” al legislatore di turno. In un sistema elettorale a vocazione maggioritaria, dove il Parlamento è spesso espressione diretta dell’Esecutivo, la legge ordinaria potrebbe modellare il sorteggio in modo da favorire una componente laica (politica) più aggressiva [01:45:20]. Il rischio, in termini sociologici, è che una minoranza coesa di nomina politica possa influenzare una maggioranza di magistrati “sorteggiati” e quindi privi di un coordinamento organizzativo [01:15:24].


III. Montesquieu e l’architettura del Potere. L’alta corte disciplinare

La discussione si sposta poi sulla creazione di un’Alta Corte Disciplinare esterna al CSM [00:43:41]. Qui il riferimento obbligato è a Montesquieu e al suo De l’esprit des lois (1748).

Il Controllo del Potere Giudiziario Per l’avvocatura, l’autodichia (il giudizio domestico dei magistrati sui propri colleghi) ha fallito. Le statistiche citate da Valenza suggeriscono che, nonostante un alto numero di esposti, la stragrande maggioranza viene archiviata prima ancora di arrivare alla sezione disciplinare [01:27:53]. L’Alta Corte, composta in parte da membri laici eletti dal Parlamento e dal Presidente della Repubblica, servirebbe a garantire che la responsabilità disciplinare sia effettiva e non filtrata da logiche di appartenenza correntizia.

Il Rischio di Erosione dell’Indipendenza Per il magistrato, l’Alta Corte è un’anomalia che rischia di intimidire il giudice. Se l’organo che sanziona è composto per un terzo da soggetti di nomina politica diretta, il magistrato che si occupa di inchieste scomode per il potere esecutivo potrebbe sentirsi meno protetto [01:35:41]. L’indipendenza del giudice, argomenta Dubini, non è un privilegio della casta, ma un diritto del cittadino ad avere un arbitro che non debba temere ritorsioni disciplinari da parte della politica [00:17:05].


IV. La “Doppia Fedeltà” e la Missione dell’Avvocatura

In un passaggio di profonda intensità deontologica, l’Avv. Gaziano introduce il tema della “doppia fedeltà” dell’avvocato [00:40:42]. A differenza del magistrato, che è soggetto soltanto alla legge, l’avvocato vive una tensione costante tra la fedeltà al cliente (che deve difendere dalla pretesa punitiva dello Stato) e la fedeltà all’ordinamento e alle regole del giusto processo.

Questa riflessione riporta il dibattito su un piano etico-filosofico: la giustizia non è il risultato dell’azione di un singolo organo perfetto, ma l’esito di una sintesi dialettica tra tesi (l’accusa) e antitesi (la difesa) davanti a un giudice terzo. Se la sintesi è viziata da una vicinanza strutturale tra tesi e giudice, l’intero edificio della verità processuale crolla. L’avvocato, dunque, non difende solo un uomo, ma difende la “cultura delle garanzie”, che è la vera controparte della “cultura della giurisdizione” citata dai magistrati [01:01:32].


V. Conclusioni. La Giustizia nella Polis

L’incontro di Agrigento si chiude con una nota di calore e tensione politica [01:37:54], a dimostrazione di quanto il tema sia sentito come vitale. Il dibattito ha evidenziato due visioni del mondo:

  1. Quella magistratuale, che vede nella magistratura un corpo unico, colto e autonomo, baluardo contro le patologie della politica, e teme che ogni riforma sia un grimaldello per sottomettere i giudici all’Esecutivo.
  2. Quella forense, che vede nella magistratura un potere che ha perso la propria “apparenza di imparzialità” a causa del correntismo e che necessita di una separazione netta delle funzioni per restituire dignità al cittadino imputato.

Dal punto di vista giurista, la sfida del 2026 sarà quella di decidere se l’architettura dei padri costituenti del 1948 sia ancora in grado di reggere le sfide della modernità o se, come sostenevano gli empiristi, sia necessario cambiare le forme materiali per preservare la sostanza dei diritti.

La democrazia, come ricordato in chiusura dal Presidente del Circolo [01:50:00], richiede cittadini che non deleghino la propria capacità di giudizio, ma che comprendano i meccanismi tecnici per poter fare scelte di libertà. Il referendum sarà, in ultima istanza, un giudizio sulla fiducia: fiducia nell’autogoverno dei giudici o fiducia in una nuova architettura di pesi e contrappesi ispirata alla separazione liberale dei poteri.


Documentazione Ipertestuale Essenziale:

  • [00:13:57] – L’eredità di Rosario Livatino e l’etica del giudice.
  • [00:27:05] – Il PM come organo di garanzia e non di accusa pura.
  • [00:51:15] – La tripartizione dei poteri di Montesquieu applicata alla riforma.
  • [01:13:58] – I pericoli della delega al legislatore ordinario.
  • [01:23:54] – Il pensiero dei padri costituenti (Condorelli) sul sorteggio.
  • [01:35:41] – L’analisi del mutamento degli equilibri di potere Stato-Magistratura.

Francesco Rizzo

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